Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente un trattamento giusto ed equo nonché protezione e sicurezza integrali e costanti. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, l’esecuzione, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti.
Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso che impedisca a una Parte contraente di adottare misure che, conformi al presente Accordo, perseguano l’interesse pubblico, quali ad esempio le misure riguardanti la salute, la sicurezza o l’ambiente.