Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il trasferimento incondizionato dei relativi pagamenti, segnatamente:
i redditi da investimenti;
gli importi legati ai prestiti o altri obblighi relativi agli investimenti;
i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento;
il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.
I trasferimenti sono effettuati senza indugio in una moneta liberamente convertibile al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento conformemente alle norme di cambio in vigore.