Il livello di sicurezza «protezione di base» si applica a tutti i mezzi informatici, salvo a quelli che devono essere attribuiti a un livello di sicurezza più elevato.
Ai mezzi informatici si applica il livello di sicurezza «protezione elevata» se:
una violazione della confidenzialità, della disponibilità, dell’integrità o della tracciabilità delle informazioni che trattano può pregiudicare considerevolmente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2;
la loro utilizzazione abusiva o la loro perturbazione può pregiudicare considerevolmente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2.
Ai mezzi informatici si applica il livello di sicurezza «protezione molto elevata» se:
una violazione della confidenzialità, della disponibilità, dell’integrità o della tracciabilità delle informazioni che trattano può pregiudicare gravemente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2;
la loro utilizzazione abusiva o la loro perturbazione può pregiudicare gravemente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2.