Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque nel termine di dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
Art. 21 – Prescrizione e perenzione
Art. 2150
- 50 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
- Percorso della struttura
- Capo VI. Prescrizione e perenzione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.06.2025
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Art. 21 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal
- SR-Nummer
- SR 170.32
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 14.03.1958
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale