I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria, corrispondente al grado di pensionamento, dall’inizio della rendita di vecchiaia fino all’età di riferimento.152
La persona assicurata deve comunicare a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima dell’inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se intende percepire una mezza rendita transitoria, una rendita transitoria intera o nessuna rendita transitoria.
Il datore di lavoro e la persona assicurata devono accreditare a PUBLICA, al più tardi prima dell’inizio del diritto alla rendita, le loro quote di finanziamento della rendita transitoria effettivamente richiesta, stabilite dalle disposizioni del diritto del lavoro.
La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, secondo quali dei principi di calcolo seguenti intende finanziare la propria quota:153
con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (all. 4, cifra I);
con il riscatto della riduzione ai sensi della lettera a (all. 4 cifra II); oppure
Se la comunicazione della persona assicurata perviene a PUBLICA meno di tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese.157
Chi percepisce la rendita di vecchiaia come capitale può esigere la rendita transitoria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 4 lettera b.160