La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un’indennità a titolo di ripetibili.
Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un’indennità a titolo di ripetibili.
L’articolo 6a è applicabile per analogia.7