Non sono protetti dal diritto d’autore:5
le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali;
i mezzi di pagamento;
le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche;
i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate.
Parimenti non protette sono le traduzioni e le raccolte ufficiali o richieste dalla legge delle opere di cui nel capoverso 1.