La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 195814 sulla responsabilità per i danni causati illecitamente da:
organi federali nell’esecuzione della presente legge;
organi cantonali o persone private che hanno agito direttamente su mandato o sotto la direzione delle autorità federali.
Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. La procedura è retta dall’articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.