Ordinanza del 30 aprile 2025 sulla statistica federale (OStatF)
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
431.011 Ordinanza sulla statistica federale(OStatF)del 30 aprile 2025 (Stato 1° giugno 2025) Il Consiglio federale svizzero,visti gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 7 capoversi 1 e 2, 10 capoverso 3quinquies, 12, 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992RS 431.01 sulla statistica federale (LStat);visti gli articoli 14 capoversi 1 e 2 nonché 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006RS 431.02 sull’armonizzazio
- SR-Nummer
- SR 431.011
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.06.2025
- Data del documento
- 30.04.2025
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Contenuti di questo atto
Articoli49
1Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 – ScopoArt. 1 Scopo 1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione della statistica federale e il trattamento dei dati a fini statistici. L’allegato 1 determina quali sono le rilevazioni e le indagini che devono essere es…
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Art. 2 – Campo d’applicazioneArt. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai produttori di statistiche della Confederazione.
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Art. 3 – Corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla LStatArt. 3 Corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla LStat 1 Le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche menzionati nell’allegato 2 sono parzialmente sottoposti alla LSta…
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1Capitolo 2: Trattamento di dati a fini statistici
2Sezione 1: Principi generali
Art. 4 – Produttori di statistiche della ConfederazioneArt. 4 Produttori di statistiche della Confederazione 1 I produttori di statistiche della Confederazione sono le unità amministrative federali (art. 2 cpv. 1 e 3 della legge del 21 marzo 1997RS 172.010 sull’organizzazio…
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Art. 5 – Lavori statisticiArt. 5 Lavori statistici 1 Le seguenti attività sono considerate lavori statistici: a. la realizzazione di rilevazioni e indagini sulla base della LStat; b. l’elaborazione di presentazioni globali e statistiche di sinte…
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Art. 6 – Principi e standard statisticiArt. 6 Principi e standard statistici 1 Nel quadro della loro attività, i produttori di statistiche della Confederazione osservano i principi riconosciuti della statistica. Rispettano segnatamente i principi dell’indipe…
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Art. 7 – Cooperazione con l’Unione europeaArt. 7 Cooperazione con l’Unione europea 1 L’UST coordina la cooperazione con l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat). 2 L’Ufficio federale di statistica, in accordo con la Divisione Europa del Diparti…
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Art. 8 – Programma pluriennale della statistica federaleArt. 8 Programma pluriennale della statistica federale 1 Il programma pluriennale della statistica federale presenta gli obiettivi e le priorità della politica federale in materia di statistica per la legislatura in cor…
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Art. 9 – PortafoglioArt. 9 Portafoglio Il portafoglio è parte integrante del programma pluriennale della statistica federale. Definisce le attività statistiche per campo tematico.
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2Sezione 2: Coordinamento
Art. 10 – Schede informativeArt. 10 Schede informative 1 Le attività statistiche e i risultati pubblicati ai sensi dell’articolo 18 LStat sono descritti in una scheda informativa che fornisce informazioni sulla metodologia e le variabili impiegate…
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Art. 11 – RaccomandazioniArt. 11 Raccomandazioni L’UST può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d’intesa con la Commissione della statistica federale, emanare raccomandazioni tecniche e metodologiche sui lavori di statistica ai sensi d…
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Art. 12 – Commissione della statistica federaleArt. 12 Commissione della statistica federale 1 La Commissione della statistica federale presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori: a. allestimento…
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Art. 13 – Organo per la collaborazione tra i produttori di statistiche della ConfederazioneArt. 13 Organo per la collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione 1 L’UST istituisce un organo (Fedestat) in cui sono rappresentati i servizi statistici dei produttori di statistiche della Confed…
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Art. 14 – Organo per la collaborazione tra l’UST e i servizi statistici di Cantoni e ComuniArt. 14 Organo per la collaborazione tra l’UST e i servizi statistici di Cantoni e Comuni 1 L’UST istituisce un organo (Regiostat) nel quale sono rappresentati i servizi statistici centrali dei Cantoni e i servizi stati…
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Art. 15 – Gruppi di peritiArt. 15 Gruppi di periti 1 L’UST può istituire gruppi di periti, composti di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici nonché delle parti sociali, allo scopo…
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2Sezione 3. Raccolta di dati a fini statistici
Art. 16 – PrincipioArt. 16 Principio 1 L’UST in qualità di servizio statistico centrale della Confederazione coordina la raccolta e la comunicazione di dati tra i produttori di statistiche della Confederazione e in particolare crea i pres…
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Art. 17 – Attuazione della raccolta di datiArt. 17 Attuazione della raccolta di dati 1 Gli organi responsabili sono responsabili della preparazione e dell’attuazione delle rilevazioni e delle indagini. 2 Dopo avere sentito gli ambienti interessati, elaborano i d…
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Art. 18 – AmpliamentoArt. 18 Ampliamento 1 Con l’accordo degli organi responsabili e conformemente alle loro direttive, i servizi cantonali e comunali interessati possono: a. ampliare il numero delle persone interrogate (estensione delle ri…
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Art. 19 – Partecipazione delle persone interrogateArt. 19 Partecipazione delle persone interrogate 1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato prescelte sono invitate a partecipare all’indagine. 2 Esse vengono orientate sulla natura, gli scopi e l’esecuzione d…
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Art. 20 – Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privatiArt. 20 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati 1 Gli organi responsabili possono ricorrere per l’esecuzione di rilevazioni e indagini a organizzazioni e istituti di sondaggio privati. 2 Diritti e dover…
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Art. 21 – Dati pubbliciArt. 21 Dati pubblici 1 Per adempiere i loro compiti statistici, i produttori di statistiche della Confederazione possono avvalersi dei dati pubblici, segnatamente attraverso l’estrazione automatizzata di contenuto da s…
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Art. 22 – Raccolta di dati aggregatiArt. 22 Raccolta di dati aggregati 1 Per il loro lavoro statistico, i produttori di statistiche della Confederazione possono acquisire e utilizzare anche informazioni aggregate ottenute da terzi, in particolare da perso…
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Art. 23 – Obbligo di mantenimento del segreto e obbligo di vigilanza dei produttori di statistiche della ConfederazioneArt. 23 Obbligo di mantenimento del segreto e obbligo di vigilanza dei produttori di statistiche della Confederazione 1 Gli organi responsabili, le persone e i servizi a cui è affidata l’esecuzione delle rilevazioni e d…
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2Sezione 4: Preparazione e controllo della qualità dei dati raccolti
Art. 24Art. 24 1 L’UST e gli altri organi responsabili completano, controllano e appurano i dati individuali raccolti. 2 Essi possono utilizzare a tale scopo caratteristiche personali identificative, in particolare nome, cogno…
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2Sezione 5: Pseudonimizzazione, anonimizzazione e distruzione
Art. 25 – Pseudonimizzazione dei dati individuali appuratiArt. 25 Pseudonimizzazione dei dati individuali appurati 1 I produttori di statistiche della Confederazione trattano i dati individuali appurati ai sensi dell’articolo 24 in forma pseudonimizzata. Per pseudonimizzare i…
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Art. 26 – Anonimizzazione dei dati individuali appuratiArt. 26 Anonimizzazione dei dati individuali appurati 1 I produttori di statistiche della Confederazione anonimizzano i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo permette, in ogni caso al più tardi 30…
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Art. 27 – Distruzione del materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di personeArt. 27 Distruzione del materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone I produttori di statistiche della Confederazione distruggono il materiale di rilevazione e di indagine contene…
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2Sezione 6. Collegamenti di dati
Art. 28 – DefinizioneArt. 28 Definizione 1 Per collegamento di dati s’intende la combinazione di dati individuali provenienti da varie fonti, come indagini, registri, dati amministrativi e dati di misura. 2 Non sono considerati collegamenti…
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Art. 29 – Principi generaliArt. 29 Principi generali 1 I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche nuove senza ricorrere a rilevazioni e indagini. 2 Per l’adempimento dei suoi compiti statistici l’UST può collegar…
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Art. 30 – CondizioniArt. 30 Condizioni 1 I collegamenti di dati vengono effettuati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. sono opportuni e necessari per la realizzazione di lavori statistici; b. i dati interessati presentano l…
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Art. 31 – Comunicazioni di dati collegatiArt. 31 Comunicazioni di dati collegati Qualora la legge preveda che i dati possono essere comunicati a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l’UST può comunicare i dati collegati alle…
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Art. 32 – Anonimizzazione e distruzione dei dati collegatiArt. 32 Anonimizzazione e distruzione dei dati collegati 1 I dati collegati possono essere conservati in forma pseudonimizzata una volta completato il loro utilizzo statistico iniziale qualora siano analizzati in via co…
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Art. 33 – Riproducibilità di progetti di ricercaArt. 33 Riproducibilità di progetti di ricerca 1 Quando progetti di ricerca d’importanza nazionale per i quali servono dati personali degni di particolare protezione o che permettono attraverso il loro collegamento di d…
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Art. 34 – Sicurezza dei datiArt. 34 Sicurezza dei dati Il DFI definisce i requisiti minimi per la sicurezza dei dati.
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2Sezione 7: Conservazione, protezione e sicurezza dei dati
Art. 35 – Conservazione dei datiArt. 35 Conservazione dei dati I dati anonimizzati possono, in funzione dello spazio di archiviazione disponibile e nel rispetto del principio di proporzionalità, essere conservati senza restrizioni.
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Art. 36 – Protezione e sicurezza dei datiArt. 36 Protezione e sicurezza dei dati Il produttore di statistiche della Confederazione responsabile redige un regolamento sul trattamento che prevede misure supplementari in materia di protezione e sicurezza dei dati…
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2Sezione 8: Comunicazioni di dati e altre prestazioni di servizi di natura statistica
Art. 37 – Comunicazione di dati di persone fisiche o di dati di persone giuridiche provenienti dalla statistica federaleArt. 37 Comunicazione di dati di persone fisiche o di dati di persone giuridiche provenienti dalla statistica federale 1 Gli organi responsabili possono mettere, in maniera appropriata, i dati di persone fisiche o quell…
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Art. 38 – Pseudonimizzazione dei set di datiArt. 38 Pseudonimizzazione dei set di dati L’UST può pseudonimizzare set di dati per altre unità amministrative federali e per terzi se lavori o progetti statistici nel settore della scienza dei dati lo richiedono.
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Art. 39 – Collegamento di dati su richiesta di altre unità amministrative federali e di terziArt. 39 Collegamento di dati su richiesta di altre unità amministrative federali e di terzi 1 L’UST può effettuare collegamenti conformemente agli articoli 28–34 su richiesta di altre unità amministrative federali nonch…
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Art. 40 – Pubblicazione delle basi e dei risultati statisticiArt. 40 Pubblicazione delle basi e dei risultati statistici 1 I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano le basi e i principali risultati statistici elencati nel portafoglio ai sensi dell’articolo 9 sot…
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Art. 41 – Altre prestazioni di servizi su richiestaArt. 41 Altre prestazioni di servizi su richiesta 1 I produttori di statistiche della Confederazione, su richiesta e nei limiti delle loro risorse finanziarie e di personale, diffondono pubblicazioni specifiche in una f…
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Art. 42 – Prestazioni legate ai registri pubbliciArt. 42 Prestazioni legate ai registri pubblici 1 Nei limiti delle proprie risorse finanziarie e di personale, l’UST offre ad altre unità amministrative federali prestazioni di servizi collegate con la creazione e la ge…
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2Sezione 9. Registro di campionamento
Art. 43 – ScopoArt. 43 Scopo L’UST tiene un registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche (registro di campionamento) per l’esecuzione di indagine campionarie di persone ed economie domestiche.
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Art. 44 – ContenutoArt. 44 Contenuto 1 Il registro di campionamento contiene: a. i dati dell’elenco di indirizzi di cui all’articolo 16 capoverso 3 LArRa; b. i dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera. 2 Per dati relativi…
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Art. 45 – Comunicazione dei dati del registro di campionamentoArt. 45 Comunicazione dei dati del registro di campionamento 1 È vietato comunicare l’intero contenuto del registro di campionamento. 2 Determinati estratti del registro di campionamento possono essere comunicati ad alt…
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Art. 46 – Trasmissione di dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzeraArt. 46 Trasmissione di dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera 1 I fornitori di servizi di telefonia pubblica trasmettono all’UST i dati menzionati all’articolo 44 capoverso 2 lettera a–c. 2 L’UST può…
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1Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 47 – Abrogazione di altri atti normativiArt. 47 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 30 giugno 1993 [RU 1993 2093; 2006 2799;2008 3463;2022 568 all. 2 cifra II n. 51; 2023 735 all.2 cifra II n. 25] sull’organizzazione della st…
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Art. 48 – Modifica di altri atti normativiArt. 48 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
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Art. 49 – Entrata in vigoreArt. 49 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.
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Allegati3
Elenco delle collezioni per temaAllegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4 cpv. 2 e 18 cpv. 2) Elenco delle collezioni per tema 00. Registri e altre basi per la produzione statistica 00.01. Indagine per l’aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabiliment…Link diretto
Elenco delle corporazioni, degli istituti e delle altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStatAllegato 2 (art. 3 cpv. 1) Elenco delle corporazioni, degli istituti e delle altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStat Sono considerati corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente so…Link diretto
Modifica di altri atti normativiAllegato 3 (art. 48) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...Link diretto
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
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Ordinanza del 30 aprile 2025 sulla statistica federale (OStatF)
- SR-Nummer
- SR 431.011
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.04.2025
- Fonte
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- Ambito giuridico
- Diritto nazionale