(art. 7 LLing)
I testi della Confederazione che devono essere pubblicati sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi.3
Le unità dell’Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.4