L’Ufficio federale dell’armamento informa periodicamente gli altri OCI secondo l’articolo 8 capoverso 1 OILC7 e i Cantoni in merito al parco immobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 2.
I Cantoni e i Comuni sono invitati a esprimere il proprio parere sulle possibili utilizzazioni di questi immobili.