Se un credito d’impegno è destinato a uno scopo definito genericamente o a parecchi progetti, il Consiglio federale ne stabilisce la ripartizione, in quanto essa non risulti dall’atto di stanziamento.
Art. 24 – Ripartizione
Art. 24
Ripartizione
- Percorso della struttura
- Capitolo 3: Gestione globale delle finanze federali Sezione 4: Crediti d’impegno
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2023
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Art. 24 Ripartizione Se un credito d’impegno è destinato a uno scopo definito genericamente o a parecchi progetti, il Consiglio federale ne stabilisce la ripartizione, in quanto essa non risulti dall’atto di stanziamento. Capitolo 3: Gestione globale delle finanze federali / Sezione 4: Crediti d’imp
- SR-Nummer
- SR 611.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 07.10.2005
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale