L’impresa di trasporto a fune presenta all’autorità di vigilanza, annualmente e su domanda, i documenti di cui all’articolo 50. L’autorità di vigilanza stabilisce l’ampiezza delle registrazioni da presentare.
Notifica immediatamente all’autorità di vigilanza:
la fusione, la scissione o lo scioglimento;
l’apertura di una procedura fallimentare o l’inoltro di un’istanza di sovraindebitamento;
l’arresto dell’impianto, non appena constata che si protrarrà per oltre un anno.119
L’impresa di trasporto a fune, il fabbricante e il responsabile dell’immissione in commercio segnalano entro 30 giorni all’autorità di vigilanza le nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza di un impianto.120
In caso di eventi o di nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza di un impianto, il fabbricante e il responsabile dell’immissione in commercio devono segnalare all’autorità di vigilanza eventuali altri impianti interessati a causa dei componenti ivi impiegati.121