Se un natante è incagliato o affondato e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre esporre i segnali previsti agli articoli 26 e 29 e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.
Art. 13 – Battelli incagliati o affondati
Art. 13
Battelli incagliati o affondati
- Percorso della struttura
- 2 Disposizioni relative alla circolazione 21 Generalità
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2022
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Art. 13 Battelli incagliati o affondati Se un natante è incagliato o affondato e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre esporre i segnali previsti agli articoli 26 e 29 e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovr
- SR-Nummer
- SR 747.201.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 08.11.1978
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale