I fornitori del servizio telefonico pubblico garantiscono la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di questo servizio (interoperabilità).72
Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di cui al capoverso 1 ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.73 Può prescrivere interfacce per garantire un accesso alle prestazioni conforme alle norme internazionali. L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.
I fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità devono offrire l’interconnessione anche se non detengono una posizione dominante sul mercato. Alle controversie relative alle condizioni d’interconnessione si applicano per analogia gli articoli 11a capoversi 1 e 3 nonché 11b.74 Il Consiglio federale può imporre altri obblighi ai fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità.