A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all’UFAM:
la quantità delle categorie di rifiuti13 di cui all’allegato 1 smaltiti sul loro territorio;
gli impianti per il trattamento dei rifiuti edili e gli impianti per il trattamento dei rifiuti metallici, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;
gli altri impianti per i rifiuti, presenti sul loro territorio, nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aggiornare le categorie di rifiuti di cui all’allegato 1 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico.
Su richiesta, i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto sull’esercizio e sulla situazione delle discariche che si trovano sul loro territorio.15 Il rapporto contiene in particolare le informazioni seguenti:
la quantità e la tipologia di rifiuti depositati e il volume restante delle discariche esistenti;
in caso di nuove discariche o di modifiche di opere di costruzione relative a discariche, la prova che gli impianti delle opere di costruzione soddisfano i requisiti riportati nell’allegato 2 numeri 2.1–2.4;
eventualmente, le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 volte a prevenire potenziali effetti dannosi o molesti delle discariche sull’ambiente.