Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta nonché le imprese di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali sono salvati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati o le rispettive disposizioni cantonali.
Art. 8 – Protezione dei dati
Art. 82
Protezione dei dati
- 2 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 105 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- 3 RS 235.1
- Percorso della struttura
- Sezione 2: Informazione, restituzione, ripresa e smaltimento
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2023
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Art. 8 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 105 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 105 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). Protezione dei dati Chi è sogge
- SR-Nummer
- SR 814.620
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.10.2021
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale