L’UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate.
Esso può delegare interamente o parzialmente l’esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.
I Cantoni sostengono l’UFAM nell’esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all’obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.