(art. 77 LPGA)
La vigilanza è esercitata dall’UFAS. Esso sorveglia l’applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, impartire agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni in generale e in casi particolari.
Gli organi esecutivi trasmettono all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati utili per statistiche e valutazioni e per la vigilanza. L’UCC trasmette a tal fine i dati all’UFAS.