Per attuare la riduzione di base la Confederazione assume la mediazione e la fideiussione di mutui da garantire con pegno immobiliare di norma in ragione del 90 per cento dei costi d’impianto ammissibili. Essa può, se il finanziamento è reso difficile dalla rarefazione dei mezzi sul mercato dei capitali, accordare direttamente mutui.
Art. 36 – Finanziamento
Art. 36
Finanziamento
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2013
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- SR-Nummer
- SR 843
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 04.10.1974
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale