Il gruppo di accompagnamento svolge, tra gli altri, i compiti seguenti:
provvede affinché al settore ispezionato siano arrecati soltanto i disagi inevitabili ai fini dell’ispezione;
provvede alla tutela di dati e impianti confidenziali;
provvede alla classificazione delle informazioni accessibili;
decide d’intesa con i rappresentanti del sito d’impianti quali informazioni confidenziali debbano essere accessibili alla squadra ispettiva;
provvede, dietro richiesta dei rappresentanti del sito d’impianti, affinché nel rapporto non vengano menzionate informazioni confidenziali;
definisce in collaborazione con la squadra ispettiva procedure e modalità operative volte alla tutela di parti di unità e oggetti sensibili;
decide in merito ai ricorsi e alle eventuali misure che ne derivano;
riceve il rapporto con le constatazioni provvisorie della squadra ispettiva e provvede affinché questo sia a disposizione dei rappresentanti del sito d’impianti.
In materia di responsabilità per danni riconducibili ad un comportamento illecito da parte di rappresentanti della Confederazione in seno al gruppo d’accompagnamento, si applica la legge del 14 marzo 195864 sulla responsabilità.