Gli esportatori registrati possono sostituire in qualsiasi momento i certificati d’origine modulo A e le dichiarazioni d’origine con una o più dichiarazioni d’origine se:
i prodotti ai quali si riferiscono i documenti di base sono sotto vigilanza doganale; e
i certificati d’origine modulo A sono ripartiti presso l’ufficio doganale responsabile della sorveglianza dei prodotti.
Possono essere rilasciate dichiarazioni d’origine sostitutive per prodotti originari di Paesi beneficiari che vengono riesportati nell’UE, in Norvegia o in Turchia.
Gli articoli 32–36 si applicano per analogia alle dichiarazioni d’origine sostitutive.