Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, è effettuata una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che, sul loro territorio, l’autorità competente per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie sia:
lo Stato;
l’Università;
lo Stato o l’Università, a seconda dei casi.
Ciascuna Parte contraente farà conoscere al Segretario Generale del Consiglio d’Europa entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti qual è l’autorità competente nel suo territorio per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie.