Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.
Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all’articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l’articolo 83 capoverso 8.
Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP68 o dell’articolo 49a o 49abis CPM69 o, con decisione passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 68 della presente legge, possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera.70 L’articolo 61 LAsi71 si applica per analogia.72