Trattandosi di terreni fabbricativi, di stabilimenti industriali e di altri fondi il cui reddito abbia un carattere analogo, le norme da emanare in virtù dell’articolo 32 stabiliranno dei limiti di prestito proporzionalmente inferiori e conterranno disposizioni protettive per il caso di deprezzamento del pegno.
Art. 35 – Riduzioni
Confronta i limiti
Art. 35
- Percorso della struttura
- Capo V: Valutazione dei pegni ipotecari e fissazione dei mutui III. Limiti dei prestiti b. Riduzioni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2023
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Testo del documento1
Articoli54
1Capo I: Centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie
2I. Scopo e diritto d’emissione
Art. 1Art. 1 1 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie hanno lo scopo di procurare ai proprietari fondiari mutui a lunga scadenza garantiti da pegno immobiliare, al saggio più stabile e ridotto che sia possibile. 2…
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2II. Autorizzazione
Art. 2Art. 2 1 Per esercitare il diritto d’emettere obbligazioni fondiarie occorre l’autorizzazione del Consiglio federale. 2 Per ottenere quest’autorizzazione, una centrale deve costituirsi in società anonima o in società co…
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2III. Centrale delle banche cantonali
Art. 3Art. 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967…
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2IV. Centrale degli altri istituti di credito
Art. 4Art. 4 1 Il diritto di essere membro della centrale delle altre banche spetta ad ogni istituto di credito che abbia la sua sede principale nella Svizzera ed il cui attivo, secondo l’ultimo bilancio compilato e pubblicat…
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2V. Sfera d’affari
Art. 5Art. 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967…
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2VI. Esenzione dall’imposta
Art. 6Art. 6 1 Le centrali di obbligazioni fondiarie sono esenti dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; l’esenzione non si estende alle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni sulla proprietà f…
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1Capo II: Emissione di obbligazioni fondiarie e concessione di mutui
2I. Obbligazioni fondiarie
3a. Forma
Art. 7Art. 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, i…
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3b. Contenuto
Art. 8Art. 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, i…
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3c. Attestazione della copertura legale
Art. 9Art. 9 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, i…
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3d. Ammontare dell’emissione
Art. 10Art. 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967…
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2II. Mutui
3a. Requisiti
Art. 11Art. 11 1 Le centrali concedono ai loro membri, sul prodotto della emissione, dei mutui la cui copertura è fissata in conformità dell’articolo 19. 2 Esse possono altresì concedere ad altri istituti di credito dei mutui…
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3b. Scadenza e rimborso anticipato
Art. 12Art. 12 1 La scadenza dei mutui deve coincidere con quella delle obbligazioni fondiarie il cui prodotto ha servito a fare essi mutui. 2 Questi ultimi possono essere rimborsati prima della loro scadenza a condizione che…
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2III. Obbligo verso i debitori ipotecari
Art. 13Art. 13 I membri delle centrali e gli altri istituti di credito ai quali queste concedono mutui devono far fruire, in quanto sia possibile, i loro debitori ipotecari dei vantaggi risultanti dall’emissione di obbligazion…
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1Capo III: Copertura delle obbligazioni fondiarie e dei mutui
2I. Copertura delle obbligazioni fondiarie presso le centrali
3a. In generale
Art. 14Art. 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967…
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3b. Aumento della copertura
Art. 15Art. 15 Quando la copertura frutti interessi inferiori a quelli delle obbligazioni fondare, essa dev’essere aumentata in proporzione.
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3c. Registro dei pegni delle centrali
Art. 16Art. 16 1 Le centrali devono iscrivere nel registro dei pegni la copertura delle obbligazioni fondiarie che si trova in loro possesso. 2 Le disposizioni a ciò necessarie sono emanate dal Consiglio federale.
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3d. Gestione della copertura
Art. 17Art. 17 1 Le centrali devono conservare separatamente dagli altri loro valori la copertura iscritta nel registro dei pegni. 2 Esse hanno l’obbligo di far valere in loro proprio nome, nell’interesse dei creditori di obbl…
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3e. Diritto di pegno delle obbligazioni fondiarie
Art. 18Art. 18 Le obbligazioni fondiarie fruiscono, tanto per il capitale quanto per gl’interessi non ancora versati, di un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro dei pegni delle centrali, senza che sia necessa…
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2II. Copertura dei mutui conservata dai membri
3a. In generale
Art. 19Art. 19 1 I mutui fatti dalle centrali ai loro membri e gl’interessi non ancora versati devono essere in ogni tempo coperti da crediti dei membri verso i loro debitori. Questi crediti devono essere garantiti da pegno im…
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3b. Aumento della copertura
Art. 20Art. 20 Quando la copertura fornita da un membro frutti interessi inferiori a quelli dei mutui concessi dalla centrale, essa dev’essere aumentata in proporzione.
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3c. Registro di pegni dei membri
Art. 21Art. 21 1 I membri devono iscrivere in un registro dei pegni la copertura dei mutui che si trova in loro possesso. 2 Le disposizioni a ciò necessarie sono emanate dal Consiglio federale.
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3d. Gestione della copertura
Art. 22Art. 22 1 I membri devono conservare separatamente dagli altri valori la copertura dei mutui ricevuti iscritta nel loro registro dei pegni. 2 Essi hanno l’obbligo di far valere in loro nome, nell’interesse della central…
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3e. Diritto di pegno dei mutui
Art. 23Art. 23 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei d…
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3f. Rendimento dei conti
Art. 24Art. 24 1 Il membro debitore d’un mutuo deve presentare il conto di gestione della copertura in suo possesso annualmente a una data prestabilita e inoltre ogni qualvolta la centrale d’emissione lo richieda. 2 Nessuna in…
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2III. Copertura completiva
Art. 25Art. 25 1 Qualora la copertura non raggiunga più l’ammontare prescritto e non se ne possa colmare immediatamente la differenza, la copertura mancante sarà completata sia con contanti, sia con obbligazioni quotate in bor…
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2IV. Mutui a istituti non affiliati
Art. 26Art. 26 1 Gl’istituti di credito che, senza essere membri di una centrale, desiderano ottenere dei mutui, devono costituire in pegno giusta gli articoli 899 a 901 del Codice civile svizzeroRS 210, presso la centrale, de…
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1Capo IV: Realizzazione del pegno
2I. Specie dell’esecuzione
Art. 27Art. 27 L’esecuzione contro le centrali, per crediti dei possessori di obbligazioni fondiarie, come pure l’esecuzione da parte delle centrali contro i membri costituiti in società anonime o in società cooperative, per c…
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2II. …
Art. 28Art. 28 Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 19…
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2III. Grado dei crediti
Art. 29Art. 29 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1…
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2IV. Comunione di creditori
Art. 30Art. 30 Le norme sulla comunione dei creditori nei prestiti per obbligazioni s’applicano ai creditori di obbligazioni fondiarie. In questo caso, tutti i possessori di crediti contratti con il medesimo saggio d’interesse…
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2V. Realizzazione di pegni depositati da istituti non affiliati
Art. 31Art. 31 Se una centrale d’emissione ha concesso un mutuo in conformità dell’articolo 26 può – qualora il debitore non abbia puntualmente adempiti i suoi obblighi e l’intimazione sia rimasta infruttuosa – realizzare col…
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1Capo V: Valutazione dei pegni ipotecari e fissazione dei mutui
2I. Norme sulle valutazioni
Art. 32Art. 32 1 Le centrali devono emanare, in virtù delle disposizioni che seguono e tenendo conto delle stime ufficiali dei Cantoni, delle norme sul modo di determinare il più esattamente possibile il valore dei fondi grava…
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2II. Base della valutazione
Art. 33Art. 33 1 Per la valutazione del valore commerciale di un fondo non devono entrare in linea di conto che le sue qualità permanenti. 2 Trattandosi di un fondo sfruttato principalmente a scopo agricolo o forestale, la val…
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2III. Limiti dei prestiti
3a. Massimi
Art. 34Art. 34 Sono ammessi come copertura di obbligazioni fondiarie o di mutui, con riserva delle ipoteche di grado precedente a garanzia di un capitale e degli interessi: 1. i crediti ipotecari costituiti su fondi sfruttati…
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3b. Riduzioni
Art. 35Art. 35 Trattandosi di terreni fabbricativi, di stabilimenti industriali e di altri fondi il cui reddito abbia un carattere analogo, le norme da emanare in virtù dell’articolo 32 stabiliranno dei limiti di prestito prop…
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3c. Crediti non atti come copertura
Art. 36Art. 36 I crediti costituiti con diritti di pegno su fondi, il cui valore diminuisce in seguito ad uno sfruttamento normale, come le cave e miniere, non sono ammessi come copertura di obbligazioni fondiarie o di mutui.
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1Capo VI: Vigilanza e revoca dell’autorizzazione
2I. Rappresentante dei debitori ipotecari
Art. 37Art. 37 Il Consiglio federale ha il diritto di nominare un rappresentante dei debitori ipotecari come membro del consiglio d’amministrazione o della direzione di ciascuna centrale.
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2II. Norme per i bilanci
Art. 38Art. 38 Il Consiglio federale determina in quale forma debbano venir compilati e pubblicati i bilanci annuali e i conti dei profitti e delle perdite, come pure i bilanci intermedi delle centrali; determina altresì quali…
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2III. Verifica delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie
Art. 38aArt. 38a Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 20 giu. 2014 (Con…
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2IV. Verificapresso i membri
Art. 38bArt. 38b Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Introdotto dall’all. n. 6 della…
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2V. Vigilanza
Art. 39Art. 39 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l’all. n.…
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2VI. Verifica e gestione della copertura
Art. 40Art. 40 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 dic. 2021 (In…
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2VIa. Separazione dei mutui e della copertura
Art. 40aArt. 40a Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza…
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2VII. Revoca dell’autorizza-zione
Art. 41Art. 41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1876; FF 1981 III 165). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1876; F…
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2VIII. Applica-zione delle disposizioni sull’insolvenza bancaria
Art. 42Art. 42 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei d…
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Art. 43Art. 43 Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Abrogato dall’all. n. 2 della LF…
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1Capo VII: Responsabili e disposizioni penali
2I. Responsabilità civile
Art. 44Art. 44 Chiunque trasgredisce la presente legge o l’ordinanza d’esecuzione è responsabile del danno cagionato verso i creditori delle obbligazioni fondiarie o dei mutui.
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2II. Fattispecie penali
3a. Contravvenzioni
Art. 45Art. 45 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 1. Chiunque, se…
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3b. Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Art. 46Art. 46 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 1 Chiunque, int…
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Art. 47Art. 47 Abrogato dall’all. n. 6 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Abrogato dall’all. n. 6 della LF…
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Art. 48–49Art. 48 e 49 Abrogati dall’all. n. 3 della LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). Abrogati dall’all. n. 3 della LF del 22 mar. 1974 sul diritto…
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1Capo VIII: Disposizioni transitorie e finali
2I. …
Art. 50Art. 50 Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 19…
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2II. Obbligazioni fondiarie del diritto cantonale
Art. 51Art. 51 La presente legge non tocca le obbligazioni fondiarie di diritto cantonale emesse prima della sua promulgazione.
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2III. Attuazione
Art. 52Art. 52 1 Il Consiglio federale fissa il giorno dell’attuazione della presente legge. 2 Con l’attuazione della presente legge sono abrogati gli articoli 916 a 918 del Codice civile svizzeroRS 210. … Per. abrogato dal n.…
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Art. 35 Trattandosi di terreni fabbricativi, di stabilimenti industriali e di altri fondi il cui reddito abbia un carattere analogo, le norme da emanare in virtù dell’articolo 32 stabiliranno dei limiti di prestito proporzionalmente inferiori e conterranno disposizioni protettive per il caso di depr
- SR-Nummer
- SR 211.423.4
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.06.1930
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale