(art. 81 LD)
L’ordine di prestare garanzia deve contenere quanto segue:
indicazione che la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’UDSC, è la creditrice;
nome e indirizzo del debitore doganale;
credito per il quale è richiesta la garanzia ed eventualmente predisposto il sequestro, come pure il relativo ammontare;
motivo giuridico della garanzia;
indicazione della forma e dell’importo della garanzia da prestare;
designazione esatta degli oggetti da sequestrare e del luogo in cui si trovano (luogo del sequestro);
termine per prestare la garanzia;
ufficio competente di ricezione della garanzia;
indicazione che le condizioni dell’obbligo di risarcimento dell’UDSC sono rette dalle disposizioni della legge del 14 marzo 1958138 sulla responsabilità;
rimedi giuridici.