I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti.
Art. 3 – Composizione
Art. 3
Composizione
- Percorso della struttura
- Sezione 2: Esigenze poste agli imballaggi per bevande
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2022
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- SR-Nummer
- SR 814.621
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.07.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale