Le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che soddisfano i requisiti di cui nell’allegato 4 e che:
dispongono dei permessi necessari per il loro esercizio;
garantiscono un impiego irreprensibile della licenza di circolazione collettiva, e
trattandosi di imprese dell’industria automobilistica, hanno stipulato l’assicurazione prescritta nell’articolo 71 capoverso 2 della legge.
In via eccezionale l’autorità cantonale può derogare ai requisiti di cui nell’allegato 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla valutazione globale dell’azienda risulta che le targhe professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l’ambiente.79