Agli alimenti di proseguimento si applicano i seguenti requisiti:
sono fabbricati con:
le fonti proteiche definite nell’allegato 3 numero 2, e
altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore a sei mesi e dei bambini nella prima infanzia è dimostrata da dati scientifici riconosciuti;
la composizione deve soddisfare i requisiti di cui agli allegati 3 e 3a;
devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;
devono essere aggiunte esclusivamente sostanze e composti di cui all’allegato 1. A tali sostanze e composti si applicano i seguenti criteri:
se possono essere utilizzati anche come additivi: i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd12,
se non possono essere utilizzati come additivi oppure se i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd non sono applicabili: i criteri di purezza riconosciuti da organismi internazionali.