Ciascuna Parte può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi. La decisione di sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo prende fine 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte.
In caso di sospensione o denuncia del presente Accordo, i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di cui all’articolo 3 possono soggiornare senza visto nel territorio dello Stato accreditatario per la durata residua dell’esenzione dell’obbligo del visto prevista dal presente Accordo.
Fatto a Bogotà, il 3 agosto 2016, in lingua tedesca, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, fa fede il testo inglese.
Per la Kurt Kunz | Per la Maria Angela Holguin Cuéllar |