Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Art. 13 – Standstill
Art. 13
Standstill
- Percorso della struttura
- II. Disposizioni generali e finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.12.2020
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Art. 13 Standstill Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo. II. Disposizioni generali e finali
- SR-Nummer
- SR 0.142.112.681
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.06.1999
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale