Il contratto, la cui risoluzione si faccia dipendere dal verificarsi di una condizione, diventa inefficace dal momento in cui la condizione si verifica.
Di regola non avvi effetto retroattivo.
Il contratto, la cui risoluzione si faccia dipendere dal verificarsi di una condizione, diventa inefficace dal momento in cui la condizione si verifica.
Di regola non avvi effetto retroattivo.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 154 1 Il contratto, la cui risoluzione si faccia dipendere dal verificarsi di una condizione, diventa inefficace dal momento in cui la condizione si verifica. 2 Di regola non avvi effetto retroattivo. Parte prima: Disposizioni generali / Titolo quarto: Speciali rapporti obbligatori / Capo secon