I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.
I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.
I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.
I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 220 1 I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto. 2 I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente. Titolo sesto: Degli effetti del fallimento / II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei